I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono portare in detrazione una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires).

Tale detrazione fiscale, sulle spese sostenute in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, è stata introdotta dall’art. 1 co. 344 – 349 della Legge 27.12.2006, n.296 (Finanziaria 2007).

La Legge 205/2017, art. 1 co. 3 lett. a) – legge di bilancio 2018 – , ha prorogato la detrazione fiscale alle spese sostenute fino al 31.12.2018. In relazione ad alcune tipologie di interventi è previsto che dal 1.1.2018 l’agevolazione spetti nella misura del 50%; tra questi l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del D.L.gs 29.12.2006, n. 311 fino ad un valore massimo di euro 60.000,00

Per schermature solari si intendono quei sistemi che applicati all’esterno di una superficie vetrata permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici rispetto alle sollecitazioni solari, in modo da ridurre la radiazione solare in estate e di favorirla in inverno.

Sono tali:

  • le tende esterne da sole con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13561;
  • le chiusure oscuranti con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13569;
  • I dispositivi di protezione solare , anche in combinazione con vetrate, di cui alle norme armonizzate europee UNI EN 14501, 13363.01, 13363.02.

In particolare le schermature solari:

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • devono essere mobili;
  • devono essere schermature “tecniche”;
  • per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
  • per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento nord.

I destinatari della detrazione sono i soggetti titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

Ai sensi dell’art. 2 del DM 19.2.2007, le detrazioni in esame, nello specifico, spettano:

  • alle persone fisiche , compresi gli esercenti arti e professioni;
  • agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR non titolari di reddito di impresa (associazioni tra artisti o professionisti, società semplici, etc)
  • ai soggetti titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali

Tra le persone fisiche , il diritto alla detrazione compete al soggetto che sostiene la spesa di riqualificazione energetica su edifici, parti di edifici o singole unità immobiliari:

  • proprietari, nudi proprietari o titolari di un diritto reale di godimento;
  • i familiari conviventi;
  • gli inquilini in forza di un contratto di locazione;
  • coloro che hanno un immobile in comodato;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • agli Istituti autonomi per le case popolari

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche ‘on line’);
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Da ricordare che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

  • la scheda informativa (allegato F ) relativa agli interventi realizzati.